Art. 49 — Disposizioni finali e transitorie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1998 al 12 maggio 1999. Leggi il testo vigente →
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49) Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40, del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonche' delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
Testo vigente dal 18 agosto 1998 al 12 maggio 1999 · versione 0 su Normattiva