Art. 11

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[1](Art. 4, secondo periodo del terzo comma e art. 5, secondo periodo del primo comma, e commi secondo e terzo, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495)

[2]Custodia dei semi oleosi nelle fabbriche.

[3]I semi oleosi esteri ed i semi oleosi nazionali introdotti nelle fabbriche soggette ai vigilanza continuativa devono essere custoditi in distinti e separati magazzini vincolati alla Finanza e presi in carico dal personale finanziario e dal fabbricante su separati registri di carico e scarico, nei quali devono essere indicati:

  • A)nella parte del carico:
  • 1)la quantita', la qualita' e la provenienza dei semi oleosi esteri, nonche' gli estremi delle bollette di importazione;
  • 2)il nominativo e la residenza del fornitore dei semi oleosi nazionali;
  • 3)gli estremi delle fatture, note, quietanze, dei conti e degli altri documenti emessi in relazione allo acquisto od al passaggio dei semi oleosi in conto lavorazione, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e degli articoli 16 e 35 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10;
  • 4)la data, l'ora, la qualita' e la quantita' di semi oleosi introdotti nei magazzini vincolati o direttamente posti in lavorazione.
  • B)nella parte dello scarico:
  • 1)la qualita' e la quantita' dei semi oleosi passati in lavorazione;
  • 2)il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi oleosi da lavorare, calcolato a termini del precedente art. 8;
  • 3)l'importo dell'imposta pagata sul quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi oleosi posta in lavorazione;
  • 4)gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta sugli oli estraibili dai semi oleosi nazionali. Puo' prescindersi dalla custodia dei semi oleosi esteri e dei semi oleosi nazionali negli appositi magazzini vincolati alla Finanza ove detti semi siano posti in lavorazione appena giunti in fabbrica. Se nelle fabbriche sono sottoposti a disoleazione soltanto semi oleosi esteri puo' prescindersi dalla custodia di detti semi nell'apposito magazzino, ma la disoleazione deve essere effettuata sotto vigilanza continuativa della Finanza e il fabbricante, durante il tempo in cui dura la lavorazione di detti semi, non puo' introdurre in fabbrica semi oleosi nazionali ove questa sia sprovvista di magazzino per la custodia di semi oleosi nazionali. L'estrazione dei semi oleosi dai magazzini di fabbrica deve essere effettuata nella quantita' richiesta di volta in volta dai fabbricante per la lavorazione. Sulle eccedenze di semi oleosi riscontrate nei magazzini di cui al primo comma del presente articolo rispetto al carico contabile risultante dai registri di carico e scarico e' dovuta l'imposta di fabbricazione corrispondente all'olio estraibile dalla quantita' di semi in eccedenza, calcolata a termini del precedente art. 8. Il funzionario addetto alla vigilanza della fabbrica ha facolta' di prelevare campioni dalle partite di semi introdotte e di spedirli al competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane per accertare che la qualita' dei semi corrisponde a quella indicata nella bolletta di accompagnamento.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art11 · fonte su Normattiva