Art. 12
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[1](Art. 8, escluso ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 4, escluso penultimo comma e il del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Dichiarazione di lavoro.
[3]L'esercente fabbrica di oli di semi deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare. Nella dichiarazione di lavoro, per le fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza, deve essere indicato:
- a)il nominativo del fabbricante o di chi lo rappresenta;
- b)la localita' in cui si trova la fabbrica;
- c)il tempo continuativo oppure distinto nei vari periodi in cui si effettuera' la lavorazione;
- d)la qualita' e la quantita' dei Semi oleosi da porre in lavorazione;
- e)gli apparecchi ed i macchinari da adoperare, descritti nello schema degli impianti, presentato a norma del precedente art. 1;
- f)il processo di lavorazione;
- g)il quantitativo di olio da ottenere da ciascuna qualita' di semi. Nella dichiarazione di lavoro, per le fabbriche soggette a vigilanza saltuaria della Finanza, deve essere indicato:
- a)il nominativo del fabbricante o di chi lo rappresenta;
- b)la localita' in cui si trova la fabbrica;
- c)la qualita' e la quantita' dei semi oleosi da porre in lavorazione;
- d)il numero delle presse idrauliche che si intende impiegare per la lavorazione;
- e)il numero delle presse preparatorie;
- f)il diametro interno della campana e la relativa altezza per ciascuna pressa;
- g)il numero dei giorni lavorativi con l'indicazione della data di ciascun giorno;
- h)la qualita', la quantita' dei semi oleosi introdotti in fabbrica nonche' la data e l'ora della loro introduzione;
- i)gli estremi delle fatture, note, conti, quietanze o altri documenti emessi in relazione all'acquisto od al passaggio dei semi oleosi in conto lavorazione, ai sensi degli articoli 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e 16 e 35 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, ovvero, quando trattasi di semi oleosi esteri, gli estremi delle relative bollette di importazione;
- l)il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi oleosi da porre in lavorazione, calcolato nel modo indicato dal precedente art. 8;
- m)l'importo della imposta pagata sul quantitativo di olio di cui alla precedente lettera l);
- n)gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta. La lavorazione dei semi oleosi che importa una durata superiore ad una intera giornata deve essere effettuata, nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria, con orario continuativo nelle 24 ore e proseguire ininterrottamente fino ad esaurimento della partita di semi da lavorare. La lavorazione dei semi oleosi che importa una durata non superiore alle 24 ore, deve essere effettuata, nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria, con orario continuativo per tutto il tempo necessario alla lavorazione dichiarata. In ciascun mese non possono essere presentate piu' di tre dichiarazioni di lavoro per la stessa qualita' di seme, ove trattisi di fabbriche soggette a vigilanza saltuaria. Verificata l'esattezza della dichiarazione di lavoro, il funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica procede al dissuggellamento degli apparecchi ed autorizza la lavorazione dei semi. Durante la lavorazione detto funzionario controlla, mediante frequenti riscontri, la capacita' di lavorazione giornaliera, al fine di accertare che gli elementi della dichiarazione di lavoro risultino, rispondenti a quelli in essa indicati. Terminata la lavorazione, il funzionario stesso provvede al suggellamento degli apparecchi, in modo da impedirne il funzionamento.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva