Art. 14
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[2]Disoleazione dei semi oleosi.
[3]La disoleazione dei semi oleosi esteri e dei semi oleosi nazionali in una stessa fabbrica deve essere effettuata in tempi distinti e separati. La disoleazione contemporanea dei semi oleosi esteri e dei semi oleosi nazionali e' consentita soltanto se la fabbrica e' provvista di impianti di disoleazione installati in reparti separati. Le fabbriche soggette a vigilanza saltuaria della Finanza, che normalmente lavorano semi oleosi nazionali, possono essere ammesse a lavorare anche semi Oleosi esteri, ma in tale caso, le ditte debbono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita istanza, dichiarando di essere disposte ad accettare la vigilanza continuativa per il periodo in cui verra' effettuata la lavorazione dei semi esteri. In detto periodo e' vietato di detenere od introdurre in fabbrica semi oleosi nazionali, a meno che la ditta non si assoggetti a custodire i semi nazionali in separati magazzini vincolati alla Finanza. Comunque la lavorazione dei semi oleosi esteri dovra' sempre essere effettuata in tempi distinti dalla lavorazione dei semi oleosi nazionali.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva