Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Registrazioni per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa.
[3]Per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza, tanto l'agente addetto alla vigilanza quanto il fabbricante o chi lo rappresenta devono tenere giornalmente al corrente i registri di carico e scarico nei quali devono essere indicati, senza cancellature od abrasioni:
- A)dalla parte del carico:
- 1)la qualita', la quantita' e la provenienza dei semi passati giornalmente in lavorazione;
- 2)il quantitativo di olio effettivamente ricavato da ciascuna partita di semi distintamente per qualita';
- 3)il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi passata in lavorazione, calcolato nel modo indicato all'art. 8 del presente testo unico;
- 4)l'importo dell'imposta pagata sul quantitativo di olio di cui al precedente n. 3.
- B)dalla parte dello scarico:
- 1)il quantitativo di olio greggio estratto di volta in volta dalla fabbrica;
- 2)il nominativo della ditta destinataria;
- 3)gli estremi della bolletta di legittimazione.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva