Art. 15

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[1](Art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Registrazioni per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa.

[3]Per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza, tanto l'agente addetto alla vigilanza quanto il fabbricante o chi lo rappresenta devono tenere giornalmente al corrente i registri di carico e scarico nei quali devono essere indicati, senza cancellature od abrasioni:

  • A)dalla parte del carico:
  • 1)la qualita', la quantita' e la provenienza dei semi passati giornalmente in lavorazione;
  • 2)il quantitativo di olio effettivamente ricavato da ciascuna partita di semi distintamente per qualita';
  • 3)il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi passata in lavorazione, calcolato nel modo indicato all'art. 8 del presente testo unico;
  • 4)l'importo dell'imposta pagata sul quantitativo di olio di cui al precedente n. 3.
  • B)dalla parte dello scarico:
  • 1)il quantitativo di olio greggio estratto di volta in volta dalla fabbrica;
  • 2)il nominativo della ditta destinataria;
  • 3)gli estremi della bolletta di legittimazione.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art15 · fonte su Normattiva