Art. 16
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[1](Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Registrazioni per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria.
[3]Per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria della, Finanza, il fabbricante o chi lo rappresenta deve tenere giornalmente al corrente un registro di carico e scarico, previamente numerato e vidimato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale devono essere indicati, senza cancellature od abrasioni, dalla parte del carico e dalla parte dello scarico, tutti gli elementi di cui al precedente art. 15.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva