Art. 16

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[1](Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Registrazioni per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria.

[3]Per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria della, Finanza, il fabbricante o chi lo rappresenta deve tenere giornalmente al corrente un registro di carico e scarico, previamente numerato e vidimato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale devono essere indicati, senza cancellature od abrasioni, dalla parte del carico e dalla parte dello scarico, tutti gli elementi di cui al precedente art. 15.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art16 · fonte su Normattiva