Art. 17
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[1](Articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Movimento degli oli greggi e degli oli raffinati nelle raffinerie - Eccedenze.
[3]Il movimento degli oli greggi, nelle raffinerie, deve essere tenuto in evidenza, sia dal raffinatore sia dall'agente addetto alla vigilanza, su separati registri di carico e scarico, nei quali devono essere indicati: Nella parte del carico:
- 1)il nominativo della ditta esercente la raffineria o di chi la rappresenta;
- 2)le quantita' di olio greggio di semi introdotte nella raffineria;
- 3)gli estremi delle relative bollette di legittimazione. Nella parte dello scarico: le quantita' di olio greggio passate, di volta in volta, alla raffinazione. Il movimento degli oli raffinati, nelle raffinerie, deve essere tenuto in evidenza, sia dal raffinatore sia dall'agente addetto alla vigilanza, su separati registri di carico e scarico, nei quali, dalla parte del carico, devono essere annotate le partite di olio raffinato ottenute e, nella parte dello scarico, le quantita' di prodotto estratte dalla raffineria, comprese eventualmente le oleine, i nominativi delle ditte destinatarie dell'olio e gli estremi delle bollette di legittimazione. Sulle eccedenze di olio sia greggio che raffinato, riscontrate rispetto ai carichi contabili risultanti dai registri di carico e scarico, e' dovuta l'imposta di fabbricazione. Il funzionario preposto alla vigilanza della raffineria deve prelevare saltuariamente campioni di olio raffinato prodotto ed inviarli, per l'analisi, ai competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, al fine di accertare che l'olio presenti le caratteristiche di cui al seguente art. 18.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva