Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 9 del decreto-legge 30 ottobre. 1952, n. 1323 - Articoli 14, 15, 16, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Regime dei semi oleosi destinati ad usi diversi dalla disoleazione - Vincoli per il trasporto ed il deposito.
[3]I semi oleosi nonche' i panelli e le farine di semi oleosi contenenti il 7% o piu' di olio, importati dal l'estero o di produzione nazionale destinati ad usi diversi dalla disoleazione non sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine od alla imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile. L'importatore deve presentare alla Dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, apposita domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente autorita' indicante l'uso a cui i sopracennati prodotti sono destinati. Se l'importatore dichiara di destinare i prodotti di cui sopra all'alimentazione del bestiame, egli deve corredare la domanda di un certificato della competente Camera di commercio attestante che l'interessato e' abituale importatore di mangimi per bestiame. Se l'importatore e' un'istituto zootecnico, oppure e' allevatore di bestiame, singolo o associato, il su detto certificato deve essere rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, oppure dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se trattasi di organismo a carattere nazionale. Il trasporto dei semi oleosi, dei panelli e delle farine di semi oleosi contenenti il 7% o piu' di olio, importati dall'estero e destinati ad usi diversi dalla disoleazione, dalla Dogana alle rispettive destinazioni, e' soggetto al vincolo della bolletta di accompagnamento. L'importatore dei prodotti di cui al precedente comma e' obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico nel quale deve essere indicato:
- a)nella parte del carico: la quantita' e la qualita' dei semi, dei panelli e delle farine di semi importati, con l'indicazione della relativa bolletta d'importazione;
- b)nella parte dello scarico: la quantita' e la qualita' di ciascuno di detti prodotti, di volta in volta spediti, con l'indicazione del destinatario e dell'uso nel quale il prodotto trova impiego, nonche' gli estremi della fattura di vendita e di quelli della lettera raccomandata, da inviarsi, per ogni singola spedizione, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione risiede il destinatario. In tale comunicazione devono essere indicati: la quantita' e l'uso al quale i semi oleosi, i panelli e le farine di semi sono destinati. L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, dispone, anche con l'ausilio della Guardia di finanza, l'accertamento degli elementi sopraindicati e, nell'eventualita' che il destinatario ceda ad un terzo i semi oleosi, i panelli e le farine di semi, ne da' comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, segnalando il nominativo e la sede del nuovo acquirente, nonche' gli estremi della nota di consegna e della fattura di vendita per le singole cessioni della merce.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva