Art. 2
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[1](Art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 2, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Licenza di esercizio - Misura dei diritti di licenza.
[3]L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in base alle risultanze della verificazione di cui al precedente art. 1, determina l'ammontare del diritto di licenza e lo notifica alla ditta interessata, quindi rilascia la licenza di esercizio. I diritti di licenza sono stabiliti nelle seguenti misure:
- a)L. 25.000 per le fabbriche con annesse raffinerie;
- b)L. 20.000 per le raffinerie;
- c)L. 17.000 per le fabbriche attrezzate con una o piu' presse continue o con presse continue e idrauliche e per le fabbriche che procedano alla estrazione con solvente, ovvero con solvente ed a pressione, nonche' per le fabbriche che, pur lavorando semi oleosi con impianti provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialita' giornaliera di lavorazione superiore a 200 quintali di semi;
- d)L. 2000 per le fabbriche diverse da quelle indicate alla precedente lettera c). La licenza e' valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per i quali e' rilasciata. Il diritto di licenza deve essere versato alla competente Sezione provinciale di tesoreria nella seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno e, per gli stabilimenti di nuovo impianto oppure che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva