Art. 21
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[1](Art. 12, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Requisiti degli oli di semi destinati ad usi farmaceutici.
[3]Gli oli di semi elencati nella Farmacopea ufficiale, destinati ad usi medicinali, purche' non vengano introdotti in depositi o esercizi di vendita di oli alimentari o di generi commestibili, sono esenti dall'obbligo del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 18 del presente testo unico, fermo restando il pagamento dell'imposta di fabbricazione.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva