Art. 23
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962. Leggi il testo vigente →
[2]Rimborso dell'imposti sugli oli di semi impiegati nelle lavorazioni agevolate - Prescrizione del diritto.
[3]La liquidazione dei rimborsi dell'imposta a favore delle ditte ammesse a fruire dei rimborsi di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 22, e' eseguita alla fine di ciascun quadrimestre, da parte dell'Intendenza di finanza, alla quale gli interessati devono presentare domanda corredata dal verbale redatto dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante la quantita' di olio di semi impiegata, nel quadrimestre precedente alla domanda, nella fabbricazione dei prodotti per i quali e' previsto il rimborso dell'imposta sull'olio impiegato, nonche' il quantitativo di ciascuno di detti prodotti. Il diritto ai rimborsi si prescrive nel termine di due anni dalla data del verbale d'impiego dell'olio nella fabbricazione dei prodotti agevolati, redatto dal funzionario preposto alla vigilanza della lavorazione dei prodotti agevolati.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva