Art. 24

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 10 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Lavorazione dei semi e dei frutti oleosi per ricavare oli fluidi o concreti.

[3]La lavorazione dei semi e dei frutti oleosi effettuata nelle fabbriche di oli di semi per ricavare oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione nonche' la raffinazione, presso le stesse fabbriche di oli di semi, di oli fluidi o concreti e di grassi, devono essere denunziate, da parte delle ditte interessate, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno dieci giorni prima di iniziare la lavorazione o la raffinazione. La lavorazione e la raffinazione di detti oli fluidi o concreti e di affari grassi presso gli stabilimenti di oli di semi deve essere effettuata in tempi diversi da quelli in cui avviene la lavorazione degli oli di semi soggetti ad imposta, oppure con impianti sistemati in reparti distinti e separati.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."

Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art24 · fonte su Normattiva