Art. 27

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962. Leggi il testo vigente →

[1](Articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Industria della preparazione dell'olio di lino cotto.

[3]Chiunque intende esercire l'industria della preparazione di olio di lino cotto o l'industria confezionatrice di detto olio nei recipienti prescritti dal seguente art. 28, deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in doppio esemplare, almeno cinque giorni prima di iniziare le attivita' sopraindicate. Ricevuta la denuncia, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ove lo stabilimento della ditta richiedente non sia gia' sottoposto a vigilanza finanziaria, dispone che la cottura dell'olio di lino crudo sia effettuata sotto vigilanza continuativa degli agenti addetti alla sorveglianza per accertare che l'olio sia cotto, previa aggiunta degli essiccativi, per riscaldamento di almeno due ore ad una temperatura non inferiore a 150° C. Il movimento dell'olio di lino cotto deve essere annotato in apposito registro nel quale, nella parte del carico, devono essere registrate le quantita' di olio di lino cotto prodotte o importate dall'estero e, nella parte dello scarico, le quantita' dello stesso prodotto spedite, di volta in volta, con la indicazione dei nominativi dei singoli destinatari, nonche' degli estremi delle eventuali bollette di legittimazione e delle relative fatture di vendita.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art27 · fonte su Normattiva