Art. 3
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[1](Art. 7, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Cauzioni per le fabbriche e le raffinerie.
[3]Le ditte esercenti fabbriche di oli di semi debbono prestare una cauzione pari all'ammontare dell'imposta di fabbricazione gravante sulla massima quantita' di olio producibile nelle 24 ore, calcolata in base alle rese previste nelle tabelle A e B annesse al presente testo unico per i semi a piu' alto contenuto di olio che le ditte lavorano o si ripromettono di lavorare nelle loro fabbriche. Le ditte esercenti raffinerie di oli di semi debbono prestare una cauzione pari all'ammontare della imposta di fabbricazione gravante sulla massima quantita' di olio di semi raffinabile nelle 24 ore. Le ditte esercenti fabbriche ed annesse raffinerie di oli di semi, sia che raffinino oli prodotti nella annessa fabbrica sia che raffinino oli provenienti da altre fabbriche o dall'estero, debbono prestare una sola cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta di fabbricazione corrispondente alla massima quantita' di olio raffinabile nelle 24 ore. Le cauzioni debbono essere prestate nel termine che verra' fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati dall'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva