Art. 33
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[1](Art. 16, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).
[2]Riscossione coattiva - Opposizione.
[3]Le somme dovute per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente testo unico e non pagate, sono riscosse dal contabile doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. L'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento previsto dal testo unico citato nel precedente comma, non e' valido se non e' preceduto dal versamento della somma richiesta.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva