Art. 34
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[1](Art. 16, terzo e settimo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314)
[2]Termini di prescrizione per il recupero dei tributi.
[3]L'azione per il recupero dei tributi si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento. La prescrizione per l'azione civile e' interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudice penale.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva