Art. 35
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 16, quinto comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).
[2]Responsabilita' degli agenti dell'Amministrazione.
[3]Riuscita infruttuosa, in tutto od in parte, l'escussione del contribuente, l'Amministrazione, nel termine di cinque anni di cui al precedente art. 34 e nell'anno successivo ha facolta' di agire per il risarcimento del danno contro l'impiegato che, per fatto ad esso addebitabile, abbia cagionato la mancata e incompleta riscossione.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva