Art. 37
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 26 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).
[2]Privilegio a favore dell'Amministrazione.
[3]Il credito dello Stato per imposta e per diritti ha privilegio a preferenza di ogni altro creditore sulle materie prime, sul macchinario, sui prodotti e sul materiale mobile esistente nelle fabbriche, nelle raffinerie e nei magazzini annessi o in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale. Le materie prime, il macchinario, i prodotti, il materiale mobile ed i mezzi di trasporto che servirono o furono destinati a commettere il reato, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta, dei diritti, delle multe, delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva