Art. 38
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[1](Art. 25, primo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).
[2]Pagamento dei tributi in dipendenza di accertamento di reato.
[3]Qualora col fatto che ha dato luogo ad accertamento di reato sia stata, frodata l'imposta, il colpevole e' tenuto ad eseguirne il pagamento anche prima della definizione del procedimento penale.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva