Art. 39

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[1](Art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stata 25 novembre 1947, n. 1286).

[2]Indennita' di mora per ritardato pagamento dei tributi.

[3]Per il ritardato pagamento dei tributi e' applicata una indennita' di mora del 6%. Detta indennita' e' ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art39 · fonte su Normattiva