Art. 4
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[2]Vigilanza finanziaria.
[3]Sono soggetti a vigilanza della Finanza:
- a)le fabbriche e le raffinerie di oli di semi ed i locali annessi;
- b)gli stabilimenti dove si impiegano oli di semi in usi agevolati;
- c)i depositi di oli di semi;
- d)gli esercizi per la vendita al minuto degli oli di semi. Sono soggette a vigilanza continuativa della Finanza:
- a)le raffinerie di oli di semi;
- b)le fabbriche di oli di semi con annessa raffineria;
- c)le fabbriche di oli di semi provviste di soli impianti di disoleazione con solvente oppure di impianti di disoleazione con solvente ed a pressione;
- d)le fabbriche di oli di semi che, pur non avendo attrezzatura per l'estrazione con solvente, abbiano impianti di disoleazione con presse continue;
- e)le fabbriche di oli di semi che lavorino, con qualsiasi processo, semi esteri ed aventi una potenzialita' giornaliera di lavorazione superiore a 25 quintali di semi oleosi;
- f)le fabbriche che, pur lavorando esclusivamente semi nazionali con impianti di disoleazione provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialita' di lavorazione giornaliera superiore a 200 quintali di semi oleosi. Sono soggette a vigilanza saltuaria della Finanza le fabbriche non contemplate nel precedente comma.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva