Art. 4

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[1](Art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Vigilanza finanziaria.

[3]Sono soggetti a vigilanza della Finanza:

  • a)le fabbriche e le raffinerie di oli di semi ed i locali annessi;
  • b)gli stabilimenti dove si impiegano oli di semi in usi agevolati;
  • c)i depositi di oli di semi;
  • d)gli esercizi per la vendita al minuto degli oli di semi. Sono soggette a vigilanza continuativa della Finanza:
  • a)le raffinerie di oli di semi;
  • b)le fabbriche di oli di semi con annessa raffineria;
  • c)le fabbriche di oli di semi provviste di soli impianti di disoleazione con solvente oppure di impianti di disoleazione con solvente ed a pressione;
  • d)le fabbriche di oli di semi che, pur non avendo attrezzatura per l'estrazione con solvente, abbiano impianti di disoleazione con presse continue;
  • e)le fabbriche di oli di semi che lavorino, con qualsiasi processo, semi esteri ed aventi una potenzialita' giornaliera di lavorazione superiore a 25 quintali di semi oleosi;
  • f)le fabbriche che, pur lavorando esclusivamente semi nazionali con impianti di disoleazione provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialita' di lavorazione giornaliera superiore a 200 quintali di semi oleosi. Sono soggette a vigilanza saltuaria della Finanza le fabbriche non contemplate nel precedente comma.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art4 · fonte su Normattiva