Art. 41
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[1](Art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Accertamento delle violazioni.
[3]Le violazioni alle disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento sono accertate mediante processo verbale. L'accertamento delle violazioni oltre che agli ufficiali ed agli agenti indicati nel titolo II, capo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla detta legge, anche:
- a)ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento;
- b)agli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. I processi verbali di accertamento di reato sono dai funzionari, dagli ufficiali e dagli agenti scopritori trasmessi all'Intendenza di finanza competente, per l'ulteriore corso. La disposizione dell'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni, costituenti reato, in materia d'imposta di fabbricazione sugli oli di semi.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva