Art. 43

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 19, secondo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - Art. 18, quarto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Pene per la sottrazione di oli di semi all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

[3]Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, oli di semi all'accertamento dell'imposta di fabbricazione, e' punito con la munita dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che sarebbe stata frodata. La multa non puo' essere inflitta in misura inferiore a lire duecentomila. I prodotti sottratti al pagamento della imposta ed i mezzi adoperati per compiere la frode cadono in confisca. Il condannato incorre nel ritiro della licenza.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."

Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art43 · fonte su Normattiva