Art. 46

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[1](Art. 16, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Pene per le eccedenze, nei depositi, di oli di semi, oleine o paste di raffinazione.

[3]Chiunque tiene in deposito oli di semi, oleine o paste di raffinazione in quantita' superiore a quelle risultanti dai registri di carico e scarico, e' punito con multa dal doppio al decuplo dell'imposta gravante sulle eccedenze di detti prodotti.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art46 · fonte su Normattiva