Art. 46
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[1](Art. 16, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Pene per le eccedenze, nei depositi, di oli di semi, oleine o paste di raffinazione.
[3]Chiunque tiene in deposito oli di semi, oleine o paste di raffinazione in quantita' superiore a quelle risultanti dai registri di carico e scarico, e' punito con multa dal doppio al decuplo dell'imposta gravante sulle eccedenze di detti prodotti.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva