Art. 49

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[1](Art. 17 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Pene per cambiamento di destinazione di semi oleosi importati in esenzione d'imposta.

[3]Chiunque destina, in tutto od in parte, i semi oleosi importati dall'estero senza pagamento della sovraimposta di confine sull'olio da essi ricavabile, ad impiego od uso diversi da quelli dichiarati all'atto dell'importazione, e' punito con multa dal doppio al decuplo dell'imposta gravante sull'olio ricavabile dai semi a cui e' stata data diversa destinazione.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art49 · fonte su Normattiva