Art. 56
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[1](Art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Pene per le infrazioni alle disposizioni concernenti la lavorazione dei segni e dei frutti oleosi per ricavare oli fluidi o concreti.
[3]Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 24 del presente testo unico e' punito con ammenda da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva