Art. 56

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[1](Art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Pene per le infrazioni alle disposizioni concernenti la lavorazione dei segni e dei frutti oleosi per ricavare oli fluidi o concreti.

[3]Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 24 del presente testo unico e' punito con ammenda da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art56 · fonte su Normattiva