Art. 57

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[1](Art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).

[2]Pene per la omessa o irregolare tenuta dei registri.

[3]Chiunque non tenga o tenga irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione finanziaria, e' punito con l'ammenda fino a lire un milione.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art57 · fonte su Normattiva