Art. 57
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Pene per la omessa o irregolare tenuta dei registri.
[3]Chiunque non tenga o tenga irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione finanziaria, e' punito con l'ammenda fino a lire un milione.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva