Art. 58
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[1](Art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Pene per mancata presentazione della istanza per lavorazioni di semi oleosi esteri.
[3]L'esercente fabbrica di oli di semi, soggetta a vigilanza saltuaria, che non presenta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nei prescritti termini, la istanza di cui al terzo comma del precedente art. 14, e' punito con ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva