Art. 60
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[1](Art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495).
[2]Pene per omessa denunzia di esercizio dell'industria dell'olio di lino cotto.
[3]Chiunque non presenta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nei prescritti termini, la denuncia di cui al primo comma del precedente art. 27, e' punito con ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva