Art. 61
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[1](Art. 19, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Pene per ogni altra violazione delle disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento.
[3]Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente testo unico e nel regolamento per la sua attuazione, per le quali non sono espressamente stabilite le pene, si applica l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva