Art. 62
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[1](Art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).
[2]Pena pecuniaria per omessa o ritardata prestazione delle cauzioni.
[3]Il fabbricante ed il raffinatore che omettono di prestare, nel termine fissato dall'Amministrazione finanziaria, le cauzioni prescritte dal precedente art. 3, sono passibili di una pena pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo dell'importo della cauzione da prestarsi.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva