Art. 62

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[1](Art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323).

[2]Pena pecuniaria per omessa o ritardata prestazione delle cauzioni.

[3]Il fabbricante ed il raffinatore che omettono di prestare, nel termine fissato dall'Amministrazione finanziaria, le cauzioni prescritte dal precedente art. 3, sono passibili di una pena pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo dell'importo della cauzione da prestarsi.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art62 · fonte su Normattiva