Art. 63
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[1](Art. 29 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).
[2]Prescrizioni dei reati.
[3]I reati previsti dal presente testo unico si prescrivono in cinque anni se trattasi di delitti ed in tre anni se trattasi di contravvenzioni.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva