Art. 64
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 27, primo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).
[2]Conversione delle multe e delle ammente.
[3]Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono rispettivamente nella reclusione e nell'arresto per non oltre sei mesi o, se si tratta di recidivi, per non oltre un anno.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva