Art. 64

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[1](Art. 27, primo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).

[2]Conversione delle multe e delle ammente.

[3]Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono rispettivamente nella reclusione e nell'arresto per non oltre sei mesi o, se si tratta di recidivi, per non oltre un anno.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art64 · fonte su Normattiva