Art. 65
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[1](Art. 25, secondo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314).
[2]Facolta' dell'Amministrazione di negare o revocare la licenza di esercizio.
[3]L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di negare o di revocare la licenza di esercizio, di cui al precedente art. 2, a chiunque sia stato condannato per violazioni delle disposizioni contenute nel presente testo unico punibili con multa dal doppio al decuplo della imposta.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva