Art. 66
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[2]Ripartizione delle multe e delle ammente.
[3]La ripartizione delle multe e delle ammende e' effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Il provento della confisca dei macchinari, delle materie prime e dei prodotti sequestrati e' devoluto allo Erario.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva