Art. 66

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[1](Art. 30 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1934, n. 231).

[2]Ripartizione delle multe e delle ammente.

[3]La ripartizione delle multe e delle ammende e' effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Il provento della confisca dei macchinari, delle materie prime e dei prodotti sequestrati e' devoluto allo Erario.

Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-12-22;1217~art66 · fonte su Normattiva