Art. 67
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[1](Art. 28, primo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314)
[2]Competenza per la cognizione dei reati.
[3]Per la cognizione dei reati previsti dal presente testo unico e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, numero 4.
Testo vigente dal 8 gennaio 1955 al 15 aprile 1962 · versione 0 su Normattiva