Art. 7
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[2]Misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine.
[3]L'imposta interna di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovraimposta di confine sono stabilite nella misura di L. 6000 per quintale di prodotto. Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero, la sovraimposta di confine e' stabilita nella misura di lire 6500 per quintale di prodotto. Le oleine di oli di semi importate dall'estero, qualunque sia la loro acidita', sono soggette al pagamento della sovraimposta di confine di L. 6000 per quintale. Le paste di raffinazione di oli di semi importate dall'estero sono soggette al pagamento della sovraimposta di confine di L. 6000 per quintale, commisurata sulla quantita' di olio di semi non combinato in esse contenuto, eccedente il 10%. I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente, sono soggetti al pagamento della imposta sulla quantita' di olio ricavabile determinata analiticamente. Nel caso che i panelli ed i relativi sfarinati, ottenuti per pressione, siano estratti sotto vigilanza finanziaria dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi e siano spediti, per la ulteriore disoleazione con solvente, in altri stabilimenti, sulla quantita' di olio ricavata e' dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa con solvente e quella a pressione. I prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi sono soggetti alla sovraimposta di confine sulla quantita' fissa di olio prevista dalle note alle voci della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, oppure, nei casi non contemplati da dette note, sulla quantita' di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
3La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 10 aprile 1962, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 14/04/1962, n. 99) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione."
Testo vigente dal 15 aprile 1962 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva