Art. 11

[1](D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 15 e L. 20 gennaio 1948, n. 6, art. 9)

[2]Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di venti delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assumera' la lista per il collegio unico nazionale. Ciascuna lista per il collegio unico nazionale dove comprendere un numero di candidati non superiore al numero delle circoscrizioni. Nessuno puo' essere candidato nel collegio unico nazionale se non e' candidato in un collegio circoscrizionale. Nessun candidato puo' essere compreso in liste del collegio unico nazionale e circoscrizionali portanti contrassegni diversi, ne' in piu' di tre liste circoscrizionali, pena la nullita' della sua elezione.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art11 · fonte su Normattiva