Art. 15
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 19
La Corte di cassazione, composta da un presidente di sezione e quattro consiglieri svelti dai primo presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'art. 13:
- 1)verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di delegati di lista prescritto, e riduce al limite stabilito quelle contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;
- 2)cancella dalle liste i nomi dei candidati pel quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non abbiano compiuto 25 anni al giorno dell'elezione;
- 3)verifica se i candidati al collegio unico nazionale siano compresi in almeno una lista circoscrizionale;
- 4)provvede per mezzo del Ministero dell'interno a pubblicare le liste con il relativo contrassegno nella Gazzetta Ufficiale e a comunicarle alle prefetture dei capoluoghi dei collegi circoscrizionali, perche' ne diano notizia all'ufficio centrale circoscrizionale.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva