Art. 20D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 23

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale:

  • 1)il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
  • 2)un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione;
  • 3)cinque copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
  • 4)i verbali di nomina degli scrutatori;
  • 5)il pacco delle schede che al sindaco e' stato trasmesso sigillato dalla prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
  • 6)due urne del tipo descritto nell'art. 22;
  • 7)due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
  • 8)congruo numero di matite copiative per il voto.

Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-02-05;26~art20 · fonte su Normattiva