Art. 26
[2]Il Sindaco provvede affinche', nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 6, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:
- 1)il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2)la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 37;
- 3)((tre copie)) del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 35;
- 4)i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21;
- 5)il pacco delle schede che al Sindaco sara' stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6)le urne occorrenti per la votazione;
- 7)un congruo numero di matite copiative per il voto. 2 Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A. - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e B e C - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro per l'interno. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 marzo 1956, n. 136
2La L. 23 marzo 1956, n. 136 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Nel primo comma dell'art 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, alle parole: "nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso delle elezioni, prima delle ore 6", sono sostituite le seguenti: "nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio"."
Testo vigente dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva