Art. 26

[1](D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, artt. 29 e 60, comma 3° e 4°; D.L.L. 15 marzo 1946, n. 83, art. 1 e Legge 24 febbraio 1951, n. 84, art. 7)

[2]Il Sindaco provvede affinche', nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 6, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

  • 1)il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
  • 2)la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 37;
  • 3)((tre copie)) del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'art. 35;
  • 4)i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21;
  • 5)il pacco delle schede che al Sindaco sara' stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
  • 6)le urne occorrenti per la votazione;
  • 7)un congruo numero di matite copiative per il voto. 2 Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A. - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e B e C - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro per l'interno. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate. I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 marzo 1956, n. 136

2

La L. 23 marzo 1956, n. 136 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Nel primo comma dell'art 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, alle parole: "nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso delle elezioni, prima delle ore 6", sono sostituite le seguenti: "nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio"."

Testo vigente dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art26 · fonte su Normattiva