Art. 29 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 33
Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il piu' giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva