Art. 41
D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 37 e D. L. L. 15 marzo 1946, n. 83, art. 1
((Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni di cui all'articolo 12 il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni. Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il piu' giovane tra gli elettori presenti, purche' abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere. Quindi il presidente estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente. Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione. Lo scrutatore scrive il numero progressivo sulla appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a ergo della scheda stessa. Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore. Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se entrambe le urne sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, e, sotto la sua personale responsabilita', provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno puo' allontanarsi dalla sala. Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della eventuale cassetta contenente le schede numerate e firmate e dei documenti alla Forza pubblica. Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione dell'integrita' del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e, nel verbale, fa attestazione del numero indicato nel bollo. Imprime, quindi, il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella prima urna o nell'apposita cassetta. Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 8)). Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facolta' del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identita' o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purche' munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento. In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identita' apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione. Se nessuno dei membri dell'ufficio puo' accertare, sotto la sua responsabilita', la identita' dell'elettore, questi puo' presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identita'. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sara' punito con le pene stabilite dall'art. 88. L'elettore, che attesta della identita', deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identita' degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 46.
Testo vigente dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva