Art. 46
D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 49
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 62, sopra i reclami anche orali, le difficolta' e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione e sulla nullita' dei voti. Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva