Art. 72 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 71
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva