Art. 99 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 15.000. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena e' della reclusione da due a cinque anni.
Testo vigente dal 3 giugno 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva