Art. 80 — D. L. 10 marzo 1946, n. 74, art. 16
L'elettore che sottoscrive piu' di una lista di candidati e' punito con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a L. 10.000.
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva