Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI - D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361, ART. 113, QUINTO COMMA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DIVIETO DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO - JUS SUPERVENIENS: LEGGE ABROGATIVA 27 DICEMBRE 1973, N. 993 - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Va ordinata la restituzione degli atti al pretore di Prato che ha altresi' denunciato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, l'art. 113, quinto comma, del citato d.P.R. n. 361 del 1957, secondo cui e' vietata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena agli autori di reati elettorali. Infatti essendo stata tale norma successivamente abrogata con legge 27 dicembre 1973, n. 993, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte e' d'uopo rinviare gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza alla stregua dello jus superveniens.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361, ART. 113, QUINTO COMMA (ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI) - JUS SUPERVENIENS: LEGGE ABROGATIVA 27 DICEMBRE 1973, N. 993 - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
E' necessaria, secondo la comune giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti ai Pretori di Viadana, di Morbegno e al Tribunale di Forli', per un nuovo esame della rilevanza alla stregua dello jus superveniens, posto che hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 70 e 102 della Costituzione, questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 113, quinto comma, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, norma che e' stata successivamente abrogata con legge 27 dicembre 1973 n. 993.
ELEZIONI - ELEZIONI POLITICHE - D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361, ART. 113, QUINTO COMMA - INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA SUL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - IDENTITA' CON ALTRA QUESTIONE GIA' DECISA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La questione e' sostanzialmente la medesima decisa con la sent. n. 48 del 1962 e non essendo stati addotti nuovi argomenti a sostegno della dedotta illegittimita' costituzionale, la Corte deve confermare quanto ritenuto con la precedente decisione.
ELEZIONI - ELEZIONI POLITICHE - D.P.R. 30 MARZO 1957, N. 361, ART. 113, QUINTO COMMA - INAPPLICABILITA' AI REATI ELETTORALI DEL BENEFICIO DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E DELLA NON MENZIONE DELLA CONDANNA SUL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE - IDENTITA' CON L'ART. 102, QUINTO COMMA, DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, IN MATERIA DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE.
L'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) e' testualmente identico all'art. 102, comma quinto, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali (approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).