Art. 95
La votazione per la prima elezione della Camera dei deputati deve avvenire entro settanta giorni da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Visto: Il Ministro per l'interno SCELBA
Testo vigente dal 6 febbraio 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva