Art. 1 (Approvazione)

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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Vista la legge 3 luglio 1930, n. 1004, che da' facolta' al Nostro Governo di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale riguardanti le spese, i tributi e le altre entrate, nonche' i bilanci comunali e provinciali, e coordinarle in unico testo con quelle vigenti, dopo aver udita una Commissione di nove Senatori e nove Deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee; Udita la Commissione predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, e del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri della Giustizia e degli Affari di Culto, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e delle Foreste, delle Comunicazioni e delle Corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Sono approvate le nuove disposizioni di legge per la finanza locale, coordinate con quelle vigenti nell'unico testo, annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti. Con decreti del Ministro delle Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Rossore, addi' 14 Settembre 1931-IX

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Mosconi - Rocco - Balbo - Giuliano - Di Crollalanza - Acerbo - Ciano - Bottai.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 312, foglio 93. - Mancini.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~approvazione-art1 · fonte su Normattiva